obbligo-formativo_fmtsformazione

Ordini professionali e obbligo di formazione continua

Avvocati, ingegneri, architetti, giornalisti, sono molte le professioni che fanno parte di un Albo e hanno l’obbligo di seguire annualmente dei corsi di formazione per il raggiungimento di un determinato numero di crediti formativi. Ogni professione, ogni ordine, ha delle regole diverse in materia di formazione continua e crediti formativi. I professionisti della sanità, ad esempio, sono interessati dall’obbligo di aggiornamento professionale e dal conseguimento di un tot di crediti ECM, ben diversi dai cfu universitari.

L’obbligo della formazione continua riguarda le professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi. Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, per garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale.

 

Crediti formativi per gli ingegneri

L’ingegnere iscritto all’Albo, per esercitare la professione, deve essere in possesso di almeno 30 Crediti Formativi Professionali (Cfp), effettuando la propria formazione annualmente, in modo da incrementare i propri Cfp fino ad un massimo di 120 per ciascun anno. Al termine di ogni anno solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 Cfp.

Al momento dell’iscrizione all’Albo, gli ingegneri ricevono un pacchetto di Cfp:

• 60 agli iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo;
• 90 in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione;
• 60 in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione;
• 30 in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione.

 

La formazione dei giornalisti

Anche i giornalisti ufficialmente iscritti all’Albo, hanno l’obbligo della formazione continua, siano essi Professionisti o Pubblicisti. Sono soggetti alla formazione anche i giornalisti in pensione solo se continuano a svolgere attività giornalistica. Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica sono tenuti ad acquisire 20 crediti deontologici nel triennio. Così come gli ingegneri, anche i giornalisti dovrà maturare 60 crediti formativi (CFP) in un triennio, (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 20 su temi deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.

Sul sito www.odg.it, sono presenti tutti i corsi di formazione previsti nell’anno solare, aggiornamenti per la professione e il numero di crediti formativi per ciascun corso. Inoltre, c’è anche la piattaforma S.I.Ge.F. attraverso la quale i singoli giornalisti possono accedere alle funzionalità relative alla formazione (corsi, iscrizioni, ecc.)

 

Obbligo formativo per gli avvocati

Anche l’avvocato è tenuto a curare la propria formazione nell’arco di tutta la vita professionale, mediante la partecipazione a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative. Con la sigla CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense. Ogni avvocato, nel corso del triennio,  deve maturare almeno 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno. Anche in questo caso i corsi di deontologia ed etica professionale hanno una valenza maggiore rispetto ad altri corsi e anche un peso, in termini di crediti formativi, maggiore.

Condividi su: