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Formazione 4.0: aumenta il bonus per le piccole e medie imprese

Con il Decreto Aiuti n.50/2022 aumenta il bonus formazione 4.0 per le piccole e medie imprese che, rispettivamente, passano al 70% e al 50% delle spese ammissibili. 

Il bonus, entrato in vigore il 18 maggio 2022 ed erogato sottoforma di credito d’imposta, supporta e incentiva la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Lo fa finanziando una percentuale delle spese di formazione del personale dipendente per la creazione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per le aziende che puntano a diventare Industrie 4.0. (Bonus Formazione 4.0 di cui all’art. 1, comma 211 della Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020). 

 

Cosa è cambiato del bonus formazione 4.0

A seguito del decreto Aiuti e in base alle condizioni fissate dal decreto MISE del primo luglio 2022, il credito di imposta è aumentato:   

  • Per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro 
  • Per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.  

Per i progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni del decreto ministeriale del primo luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite 

  • Per le piccole imprese del - 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000;  
  • Per le medie imprese del - 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • Per le grandi imprese resta invariata l’aliquota agevolativa prevista, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. 

 

Accertamento delle competenze

Un altro importante cambiamento che introduce il decreto è quello relativo all’accertamento in partenza del livello di competenze dei destinatari delle attività formative, sia di base sia specifiche. 

Sulla base dell’assessment iniziale e in relazione alle esigenze dell’impresa, il soggetto formatore definirà il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate all’impresa e ai destinatari. La formazione, inoltre, dovrà rispettare i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati nel decreto direttoriale.   

È importante tenere conto che la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta potrà essere applicata solo se i partecipanti al corso superano il test finale per l’accertamento del livello di competenze raggiunto.  

I dipendenti si sottoporranno al test finale, regolato dai criteri e dalle modalità indicate nel decreto direttoriale, e riceveranno, da parte del soggetto formatore, un attestato che certifica l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.  

 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

  

Temi oggetto della formazione 4.0

I temi su cui verte la formazione 4.0 sono:  

  • Big data e analisi dei dati;  
  • Cloud e fog computing;  
  • Cyber security;  
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici;  
  • Prototipazione rapida;  
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR);  
  • Robotica avanzata e collaborativa;  
  • Interfaccia uomo macchina;  
  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);  
  • Internet delle cose (IoT) e delle macchine;  
  • Integrazione digitale dei processi aziendali. 

 

Spese ammissibili

Il decreto Aiuti ha esteso la platea delle spese agevolabili: 

  • Alle spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione; 
  • Ai costi di esercizio 
  • Alle spese generali indirette strettamente inerenti, anche se sostenute nel periodo d’imposta in corso e fino a tutto il 2022.  

Riepiloghiamo pertanto quali sono le spese oggetto delle agevolazioni:  

  • Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;  
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione. Ad esempio, spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature (per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);  
  • Le spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;  
  • I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;  
  • Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione (spese amministrative, locazione, spese generali).  

 

Condizioni per il bonus potenziato

  1. Il bonus potenziato spetta per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022; 
  2. La maggiorazione della misura del credito d’imposta è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa;
  3. Le attività formative devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
  4. L’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso.

 

Come accedere al bonus formazione 4.0

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.  

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Normativa

 

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