Contratto di rioccupazione 2021

L’articolo 41 del Decreto Sostegni Bis ha dato la possibilità, a partire dal 1 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, di stipulare una nuova tipologia contrattuale: il Contratto di rioccupazione.

Quest’ultimo permetterà un inserimento lavorativo dei soggetti oggi disoccupati che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015).

Percorso di inserimento

Il contratto di rioccupazione, stipulato in forma scritta, dovrà contenere un progetto individuale per il lavoratore con la finalità ultima di inserirlo nel contesto lavorativo aziendale.

Al termine del progetto, che ha una durata di 6 mesi, il datore di lavoro e il lavoratore possono:

  1. recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione
  2. non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Decontribuzione per i datori di lavoro

I datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati con contratto di rioccupazione possono fruire dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il periodo entro il quale si può beneficiare dell’agevolazione in questione è di sei mesi, decorrenti dall’assunzione da realizzare entro il 31 ottobre 2021.

Lo sgravio contributivo totale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.

È prevista, tuttavia, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  • licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.
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